Normative di riferimento
Il Regolamento Edilizio del 20 ottobre 2016 definisce il soppalco quale “Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.”
Ai fini di tale definizione lo scopo di un soppalco è la sua praticabilità (possibilità di accedervi in condizioni di sicurezza) e calpestabilità (possibilità di camminamento su idonea pavimentazione).
Per avvalorare tali concetti bisogna rifarsi ai valori del carico di esercizio che, per i soppalchi, variano tra 300 e 500 kg/mq negli spazi di attività produttive, mentre per le attività industriali si dovrà valutare caso per caso con specifiche relazioni di calcolo.
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Soppalchi per magazzini e uffici e strutture di sostegno