Normative di riferimento

I soppalchi e la sismicità


Al fine della realizzazione di un soppalco è opportuno preventivamente analizzarne il posizionamento in funzione della struttura esistente per poter valutare il rischio sismico.



In linea generale si dovrà prendere in considerazione anche l’altezza massima del locale e del vuoto esistente per capire se il mantenimento dell’altezza libera sia pari alla prescrizione di 2,40 mt.

Inoltre, con l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, è stato emanato un provvedimento che classifica sismicamente il territorio italiano sulla base di 4 zone principali: zona 1 (la più pericolosa, probabilità di terremoto alte), zona 2 (area in cui sono possibili forti terremoti), zona 3 (terremoti poco probabili), zona 4 (la meno pericolosa).
All’interno di quest’ultima è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica mentre in ciascuna di queste aree viene invece attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

 

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